
L’articolo 790 G del Codice generale delle imposte disciplina un meccanismo preciso: l’esenzione dalle imposte sulle donazioni di somme di denaro effettuate in ambito familiare, entro il limite di 31 865 euro per beneficiario. Questo dispositivo, spesso chiamato “don Sarkozy”, si distingue dalle franchigie classiche previste da altri articoli del CGI e può essere cumulato con esse, rendendolo un vero e proprio leva per la trasmissione patrimoniale.
Articolazione tra il don Sarkozy e le franchigie classiche del CGI
La confusione più frequente riguarda la differenza tra l’articolo 790 G e l’articolo 757 del CGI. Il primo crea un’esenzione specifica per le donazioni di somme di denaro tra membri della stessa famiglia, a condizione di età. Il secondo regola il regime generale delle donazioni manuali, senza restrizioni di forma o di età, ma soggette alle imposte sulle donazioni dopo l’applicazione della franchigia di diritto comune.
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Concretamente, un genitore può trasmettere a ciascun figlio 31 865 euro esenti ai sensi dell’articolo 790 G, oltre alla franchigia di 100 000 euro prevista dall’articolo 779 del CGI. Questi due dispositivi funzionano in parallelo e si rinnovano ciascuno ogni quindici anni. Un articolo che presenta i dettagli sull’articolo 790 G del CGI consente di comprendere meglio questa meccanica di accumulo spesso mal compresa.
Dal bilancio per il 2025, un terzo livello si aggiunge con l’articolo 790 A bis del CGI: un’esenzione temporanea di 100 000 euro per donatore e per beneficiario, riservata alle donazioni destinate a un progetto immobiliare nuovo o a lavori di ristrutturazione energetica. Questo dispositivo, attivo nella finestra 2025-2026, porta il limite teorico di esenzione totale a 231 865 euro per genitore e per figlio quando i tre meccanismi sono combinati.
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Condizioni di età e beneficiari dell’esenzione 790 G
Due condizioni di età disciplinano rigorosamente l’applicazione dell’articolo 790 G. Il donatore deve avere meno di 80 anni al momento della donazione. Il donatario, invece, deve essere maggiorenne o emancipato al momento in cui riceve la somma.
Il cerchio dei beneficiari è più ampio di quanto si pensi spesso. Tre categorie di legami familiari danno diritto all’esenzione:
- I figli del donatore, che costituiscono il caso più comune e fiscalmente più vantaggioso
- I nipoti e pronipoti, con lo stesso limite di 31 865 euro per beneficiario
- I nipoti, ma solo in assenza di discendenza diretta del donatore
Quest’ultimo punto è determinante. Un donatore che ha figli non può utilizzare l’articolo 790 G a favore dei suoi nipoti. La condizione di assenza di discendenza si valuta al momento della donazione, non al momento della dichiarazione.
Forme della donazione e obbligo dichiarativo presso l’amministrazione fiscale
L’articolo 790 G copre solo le donazioni di somme di denaro effettuate in piena proprietà. Il termine “somme di denaro” comprende i bonifici bancari, gli assegni e le consegne di contante. I beni mobili, le azioni di società o i beni immobili non rientrano in questo dispositivo.
La dichiarazione della donazione al servizio delle imposte è un passaggio da non trascurare. Il donatario deve dichiarare la donazione ricevuta, anche quando questa è interamente esente. Questa dichiarazione avviene ora online sul sito impots.gouv.fr, tramite lo spazio personale del beneficiario. Il modulo cartaceo rimane utilizzabile in alcuni casi limitati.
Un errore comune consiste nel barrare la casella sbagliata sul modulo di dichiarazione: il regime delle donazioni manuali (articolo 757) e quello delle donazioni familiari esenti (articolo 790 G) corrispondono a due caselle distinte. Confondere i due può comportare un calcolo errato delle imposte o la perdita dell’esenzione.
Rinnovo del limite e strategia di trasmissione nel tempo
L’esenzione di 31 865 euro prevista dall’articolo 790 G si ricostituisce integralmente dopo quindici anni. Questo termine decorre dalla data della precedente donazione dichiarata sotto questo regime, non a partire da un evento fiscale esterno.
Per una famiglia con due genitori e due figli maggiorenni, il meccanismo consente di trasmettere importi significativi su due generazioni senza imposte sulle donazioni:
- Ogni genitore può donare 31 865 euro a ciascun figlio ai sensi dell’articolo 790 G, per un totale di 127 460 euro per la coppia su due figli
- Questo importo si somma alle franchigie di 100 000 euro per genitore e per figlio ai sensi dell’articolo 779
- Se i nonni sono ancora nelle condizioni di età, possono anche utilizzare lo stesso dispositivo a favore dei loro nipoti
Tuttavia, la condizione di età del donatore (meno di 80 anni) impone di anticipare. Aspettare troppo a lungo per effettuare una prima donazione 790 G può ridurre la possibilità di utilizzare un secondo ciclo di quindici anni.

L’articolo 790 G rimane uno strumento fiscale distinto dalle franchigie di diritto comune, con le proprie condizioni di età, il proprio limite e il proprio ciclo di rinnovo. Dal 2025, la sua articolazione con l’esenzione temporanea dell’articolo 790 A bis del CGI apre una finestra di trasmissione particolarmente favorevole, a condizione di rispettare le formalità dichiarative e di non confondere i regimi applicabili sul modulo dell’amministrazione.